Rimborso accisa per autotrasportatori

Con la Legge 160/2019, la cd. Legge di Bilancio 2020, sono state introdotte delle modifiche molto importanti per gli autotrasportatori, riguardanti il rimborso di una parte dell’accisa del gasolio utilizzato per i loro mezzi.

L’art. 1, comma 630 “Gasolio commerciale” dichiara che:

  • dal 1° ottobre 2020 saranno esclusi dai rimborsi trimestrali di accisa sui consumi di gasolio per attività di autotrasporto (“gasolio commerciale”) anche i veicoli di classe Euro 3
  • dal 1° gennaio 2021 ci sarà un’ulteriore stretta sui rimborsi, che non saranno più riconosciuti neppure ai veicoli di classe Euro 4

Il DL 124/2019, convertito in Legge 157/2019, il cd. Decreto Fiscale, all’art. 8 dichiara inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2020 viene fissato un limite quantitativo di un litro di gasolio per ogni chilometro percorso, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare del rimborso in questione .

E’ quindi importante per gli autotrasportatori che a partire dalla prossima dichiarazione trimestrale (1° gennaio – 31 marzo 2020) venga prestata massima attenzione nel compilare il campo dei “KM PERCORSI”. Sarà pertanto utile richiedere l’inserimento dei km percorsi ad ogni rifornimento che verrà effettuato.

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